La neve sui marciapiedi

In occasione di queste abbondanti nevicate, ricordiamo che la pulizia dei marciapiedi spetta esclusivamente ai proprietari degli immobili, come espressamente riportato in due articoli del regolamento di polizia municipale.

Art. 26. Neve e gelo sui marciapiedi.  Durante e dopo le nevicate, i proprietari d’immobili, dalle ore 7 alle 19, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di m. 2 antistante, la loro proprietà. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali. In tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdrucciolamento, e tenere sgomberate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà.
Art. 27. Sgombero della neve dai tetti e luoghi privati.  In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi stabiliti dall’Autorità Comunale. I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante e in modo da non recare molestia ai passanti.
       
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