Art. 26. Neve e gelo sui marciapiedi. Durante e dopo le nevicate, i proprietari d’immobili, dalle ore 7 alle 19, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di m. 2 antistante, la loro proprietà. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali. In tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdrucciolamento, e tenere sgomberate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà.
Art. 27. Sgombero della neve dai tetti e luoghi privati. In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi stabiliti dall’Autorità Comunale. I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante e in modo da non recare molestia ai passanti.